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Avere un tetto sulla testa: quando l’occupazione di immobile non costituisce reato

Avere un tetto sulla testa è sia un traguardo, sia un diritto della persona. Negli ultimi anni si è diffuso il fenomeno delle occupazioni abusive, con soggetti che, approfittando dell’assenza del proprietario, si stabiliscono in casa sua. Un comportamento non sempre perseguibile

Per la maggior parte delle persone il possesso di un’abitazione, sia essa di proprietà o meno, costituisce uno dei principali traguardi nella vita. Una casa, infatti, costituisce il centro degli interessi dell’uomo, un luogo dove svolgere la sua vita privata; diritto, questo, costituzionalmente garantito dall’art. 47 della Carta. La propria casa, del resto, è sacra. Diversi programmi televisivi, negli ultimi anni, hanno però dato voce a numerose persone che, durante un periodo di assenza più o meno prolungato, hanno subito una occupazione di immobile abusiva da parte di estranei. In questi casi, fermo e legittimo il diritto alla restituzione, la strada è in realtà tortuosa. Ciò che si prospetta, per le vittime di questa situazione, è un iter processuale diretto al riottenimento del proprio immobile, fatto salvo ogni diritto anche al risarcimento del danno.

D’altro canto, per colui che occupa abusivamente un immobile destinato ad abitazione non si delinea uno scenario migliore: oltre al risarcimento dei danni rischia un procedimento penale.

Non sempre però la condotta di chi compie un reato è sanzionabile. In quest’ottica si pongono le cause di giustificazione, note anche come scriminanti, che eliminano l’antigiuridicità della condotta delittuosa. Ciò significa che, in determinati casi, un comportamento astrattamente idoneo a costituire un reato di fatto non lo costituisce. Nel caso dell’occupazione di immobile abusiva può ritenersi applicabile, per giurisprudenza prevalente e soltanto in determinate circostanze, lo stato di necessità.

Lo stato di necessità è previsto dall’articolo 54 del Codice penale: non è punibile chi ha commesso il fatto per lo stato di necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, salvo che il pericolo non sia da lui creato, altrimenti evitabile e sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Tale scriminante, similarmente a ciò che avviene in altri casi, richiede un proporzione tra il fatto commesso e il pericolo, bilanciando così due interessi contrapposti. Non solo: è inoltre richiesta la possibilità di un grave danno alla persona e l’attualità del pericolo.

L’eventuale occupazione di immobile abusiva di un immobile dovrà, dunque, rispondere a tali requisiti per non costituire reato. Il pericolo di un grave danno alla persona può tradursi anche nella lesione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione: tuttavia, è necessario che ricorrano, per tutto il tempo dell’occupazione di immobile, gli altri elementi costitutivi della scriminante. Fra questi l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. La scriminante in esame, dunque, non potrà mai essere invocata per sopperire a un’esigenza abitativa in via definitiva, ma solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio. Ogni situazione deve essere attentamente valutata nel caso concreto per operare un corretto bilanciamento tra gli interessi dell’inviolabilità della proprietà, da un lato, e i diritti fondamentali della persona, dall’altro, salvaguardando così la natura eccezionale della norma.


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