Immaginate di avere un dubbio, una curiosità da sottoporre ad Alexa o a Chat GPT e di non ottenere risposta. Immaginate di cercare un tutorial su Youtube per trovarvi davanti a un errore 404 .Il digitale e, in particolare, internet permeano ogni nostra azione quotidiana, ma non sono scontati per tutti.
Il 5 maggio del 2008, il popolo turco si è svegliato, da un giorno all’altro, senza la possibilità di accedere a YouTube.Il blocco al noto sito internet, da parte del tribunale di prima istanza di Ankara, ha fatto seguito alla pubblicazione di dieci video considerati offensivi nei confronti di Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della repubblica turca.
Contro la decisione, tre professori universitari di legge hanno fatto ricorso in primo e secondo grado al tribunale penale di Ankara che, tuttavia, ha rigettato il ricorso in quanto gli stessi, secondo i giudici dire, non potevano considerarsi vittime. Serkan Cengiz, Yaman Akdeniz e Kerem Altıparmak hanno poi presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, cui la Turchia aderisce. La Corte di Strasburgo nel 2010 ha decretato che i ricorrenti fossero vittime, in quanto gli stessi utilizzavano la piattaforma per caricare video, informarsi e raccogliere materiale. L’accesso a YouTube è stato così nuovamente concesso anche se, negli anni (come nel 2014), il sito ha subito continue , seppur brevi, interruzioni nel Paese.
La sentenza del 2010 è particolarmente importante perché per la prima volta definisce il citizen journalism, equiparando la nota piattaforma di video a un organo di informazione che consente la diffusione di informazioni non coperte dai media nazionali. La Corte, infatti, ha riconosciuto nel blocco operato dalla Turchia la violazione dell’articolo 10 della Carta europea dei diritti umani, che prevede e tutela la libertà di espressione e di opinione.
La giurisprudenza europea, così come quella italiana, non ha mai analizzato in concreto il diritto del libero accesso a internet in quanto tale. Le sentenze sul tema hanno provato a farlo ricadere sotto altri diritti fondamentali esistenti e già tutelati, come quello all’istruzione o quello alla libertà di espressione.
Il diritto all’accesso a internet, esistente nella costituzione di diversi Paesi europei come il Portogallo o la Grecia, non è tutelato espressamente nella Carta italiana. La mancata presa di posizione è presto detta: in Italia, la Costituzione prevede delle clausole di salvaguardia, articoli scritti volutamente in modo aperto dai Padri costituenti così da consentire l’adeguamento storico senza passare per il laborioso processo di revisione costituzionale. Il diritto all’accesso a internet, come molti diritti di ultima generazione, rientra fra quei diritti riconducibili all’articolo 2 della Costituzione, che prevedono la tutela dello sviluppo della personalità dell’individuo sia come singolo, sia nelle conformazioni sociali.
Lo sviluppo tecnologico pone nuove e costanti sfide per la tutela dei diritti e, di conseguenza, impone la creazione di nuovi confini e nuove regole in uno spazio che sta diventando parte della quotidianità. Internet non è più un semplice strumento tecnico ma è l’estensione dell’io, un luogo dove accrescere le proprie conoscenze e dove partecipare direttamente alla vita sociale. Tale diritto deve trovare una tutela che, se non è espressa dal legislatore, è comunque connessa ai più basilari diritti dell’uomo. Non si può escludere che, a seguito di un ricorso diretto in materia, anche altri organismi sovranazionali interverranno in maniera più pregnante sul tema. Ora come ora, però, mancano sia queste iniziative, sia un approccio univoco: la sua tutela appare lontana.
Il diritto all’accesso a internet in Italia
La volontà di costituzionalizzare il diritto all’accesso a internet nel sistema giuridico italiano ha trovato espressione già nel 2010 per opera di Stefano Rodotà. La proposta di legge presentata prevedeva l’introduzione dell’articolo 21-bis nella Costituzione, che sancisse il diritto ad accedere alle reti internet in condizioni di parità, senza ostacoli di ordine economico o sociale. Sempre in tale direzione, nel 2018 si è proposta l’introduzione dell’articolo 34-bis nella Costituzione e poi, ancora, nel 2020 la modifica dell’articolo 21 sulla libertà di stampa.




