Il diritto al lavoro ha nell’ordinamento italiano una posizione centrale data la sua funzione di nobilitazione dell’uomo, sia per sé stesso, sia per la società.
Nella Costituzione il diritto al lavoro compare ben due volte tra i principi fondamentali, già all’articolo 1: «L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro». Questo principio, detto lavorista, trova poi ulteriore conferma nell’articolo 4: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
Il quadro appena delineato non è però quello di un diritto positivo: lo Stato non deve e non può impegnarsi a trovare lavoro a ogni cittadino. Ciò che lo Stato può fare, quello che viene garantito dalla Costituzione, è creare le condizioni affinché ogni individuo possa accedere al mondo del lavoro e veder riconosciuto così il proprio diritto a poter lavorare.
La Costituzione, poi, non descrive il lavoro soltanto come diritto, ma anche come dovere. Ogni cittadino ha il dovere di concorrere allo sviluppo della società attraverso il proprio lavoro, pagando le tasse e migliorando così i servizi offerti dallo Stato alla collettività.
Ulteriori riferimenti al lavoro si trovano poi agli articoli 35 e 37 della Carta costituzionale, nei quali vengono garantiti e promossi la tutela del lavoro, la formazione professionale, i diritti dei lavoratori e la parità di diritti tra uomini, donne e minori.
Delineato il quadro costituzionale, occorre interrogarsi sulle nuove forme di lavoro e, in particolare, sul lavoro precario tipico dell’epoca attuale e figlio della globalizzazione.
Sono sempre più rari i casi di “lavoro per la vita”, ossia dell’essere assunti a tempo indeterminato presso la stessa azienda e lavorarci dalla gioventù fino all’età pensionabile. Questo non è necessariamente un male, anzi, denota una maggior consapevolezza in capo ai lavoratori dei propri diritti, delle proprie aspettative per il futuro e della volontà di poter migliorare costantemente la propria posizione lavorativa, anche per una semplice soddisfazione personale.
D’altro canto, l’abbandono del posto fisso è dovuto anche all’evoluzione sociale successiva alla crisi degli anni Settanta. Il lavoro precario, inizialmente visto dai più come passeggero e necessario per far fronte all’aumento della disoccupazione, ha poi trovato sempre più diffusione anche a seguito della globalizzazione e della creazione della zona Euro. L’Italia si è trovata a far fronte ad altri e nuovi mercati, oltre all’aumento e alla diffusione di manodopera a basso costo. Ciò è stato ulteriormente incentivato dall’esempio proveniente dal mondo anglosassone, da sempre visto come punto fermo nello sviluppo economico, in cui la flessibilità del lavoratore è la norma, da sola sufficiente alla stabilità del mercato.
Questa evoluzione ha portato al diffondersi sempre maggiore di forme contrattuali flessibili, come i contratti a tempo determinato, i contratti a chiamata, il part time e altre forme agili di lavoro. Da ciò è derivato anche un abuso da parte dei datori di lavoro e l’aumento del lavoro precario a cui il legislatore, nel corso degli anni, ha tentato di porre rimedio.
Pietra miliare nel diritto del lavoro è lo Statuto dei lavoratori, che aveva come modello l’impresa tipica degli anni Settanta, ossia una grande azienda caratterizzata dall’impiego di lavoro subordinato. Negli anni successivi all’emanazione dello Statuto vi è stata una grande produzione normativa, diretta a limitare il potere dei datori di lavoro e ampliare le garanzie per i lavoratori. Fra queste rivestono particolare importanza la legge 108/1990, che riduceva la discrezionalità nel licenziamento, e la legge 223/1991, diretta a disciplinare i licenziamenti collettivi. Successivamente agli anni Novanta, sono state introdotte diverse norme che hanno tipizzato e disciplinato i rapporti di lavoro precari, dirette ad aumentare e normalizzare la flessibilità nel mondo del lavoro. In questo senso il decreto legislativo n. 368/2001, recependo una normativa europea, ha dato il via libera ai contratti a tempo determinato che, da quel momento, diventano liberi mentre precedentemente erano considerati un’eccezione rispetto al contratto a tempo indeterminato. Il decreto legislativo n. 276/2003 ha introdotto e disciplinato una serie di contratti flessibili, fra cui la somministrazione di lavoro, l’apprendistato e il lavoro intermittente.
Si è giunti poi alla quasi totale liberalizzazione del contratto a tempo determinato con il decreto legge n. 34/2014 a cui il legislatore ha poi tentato di porre un freno con il Decreto dignità del 2018.
Rientrano nell’ottica di una maggior tutela per il lavoratore il limite temporale di quattrocento giorni nell’arco dei tre anni solari per i contratti a chiamata o il limite di ventiquattro mesi per i contratti a tempo determinato che, se superato direttamente o per successione di contratti, comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, il contratto a tempo indeterminato non è più la principale e unica forma di lavoro in Italia che, invece, è sempre più caratterizzata dall’instabilità lavorativa (fra le nuove assunzioni nel 2023, circa il 25 per cento avviene tramite contratto a tempo indeterminato secondo Unioncamere).
Se da un lato il lavoro precario può trasformarsi in una risorsa per dipendenti e aziende, dall’altro può essere specchio di un grave problema sociale. Quando il precariato si spoglia dell’abito della “flessibilità”, ci troviamo di fronte a soggetti per cui tali forme di lavoro non rappresentano una scelta ma, piuttosto, una necessità data da uno scarso potere contrattuale del lavoratore, o da una scarsa capacità lavorativa, che si traducono in trattamenti economici bassi, incertezza lavorativa e impossibilità di uscirne, anche dopo svariati anni.
Un problema sociale per cui lo Stato dovrebbe intervenire sul filo tracciato dalla Costituzione: non mettendo al bando alcune forme contrattuali, non incentivando le assunzioni nel breve termine ma, piuttosto, investendo sulla formazione professionale e di orientamento dei soggetti parte delle fasce più deboli della società. Il vecchio mercato del lavoro non tornerà e il futuro sarà caratterizzato da forme lavorative sempre più flessibili. Spetta al legislatore quindi, in applicazione di quanto dettato dalla Costituzione, l’adozione di provvedimenti lungimiranti diretti a garantire non solo il diritto al lavoro ma al benessere sociale anche attraverso l’uso di ammortizzatori sociali, piani di formazione e politiche attive.




