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Come difendersi dalle fake news

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Elemento alla base o conseguenza di numerose teorie del complotto, le notizie false sono un fenomeno preoccupante e in continua evoluzione. Possono costituire comportamenti sanzionabili dall’ordinamento italiano o sono condotte destinate a rimanere impunite?

Le teorie del complotto sono sempre esistite e, in un certo senso, sono strettamente collegate a un altro fenomeno: quello delle fake news.

Cosa sorregge un complotto degno di questo nome se non una notizia falsa? Questa può fornire un’ottima base di partenza per la teoria o, comunque, può prestarsi a dare conferma della sua credibilità o tangibilità. Le fake news esistono da sempre, ma hanno trovato una diffusione maggiore solo in tempi più recenti. Hanno una propagazione quasi immediata e capillare, attribuibile allo sviluppo tecnologico, alla diffusione di internet e dei social media, che permettono ai fruitori della notizia di goderne direttamente dall’autore e di ritrasmetterla altrettanto celermente, perfino modificandone il contenuto.

Questo, da un lato, conferma l’utilità di internet a porsi come luogo, seppur immateriale, dove ognuno può esprimere liberamente la propria opinione. Dall’altro, invece, l’estrema libertà di questo strumento potrebbe finire per ledere l’altrui interesse o, perfino, a essere utilizzata per veicolare il pensiero comune. In quest’ottica, basti pensare alle vicende che hanno accompagnato, nel 2016, la prima elezione del presidente Donald Trump negli Stati Uniti, il cui successo si è basato su una rapida diffusione proprio delle fake news.

Il problema principale è l’assenza di una normativa diretta a contenere il preoccupante fenomeno della creazione e diffusione di notizie false. In realtà, pensare di agire in questo senso rischierebbe di portare a una conseguenza ben peggiore: la lesione del libero diritto di espressione del singolo, tutelato dall’articolo 21 della Costituzione. Ciò non significa che la diffusione e la creazione di fake news sia priva di conseguenze, anche gravi, in capo a chi le alimenta.

Quella più diffusa è data dalla lesione della reputazione altrui. In questo caso, la disinformazione è diretta a screditare un determinato personaggio, sia esso pubblico o meno, privato cittadino o politico, allo scopo di trarne beneficio. Si può ravvisare il reato di diffamazione che, se avviene tramite la stampa o il mezzo pubblico, fra cui anche un social network, è previsto nella sua forma aggravata ai sensi del secondo comma dell’articolo 595 del Codice penale. Concretizzatasi tale ipotesi, il danneggiato può agire in sede civile per il ristoro del danno all’immagine e, in ogni caso, richiedere la rimozione del contenuto dannoso.

Alcune fake news potrebbero addirittura essere in grado di turbare l’ordine pubblico. In questo caso, sono diverse le ipotesi delittuose previste dal Codice penale: basti pensare ai reati di turbamento dell’ordine pubblico mediante pubblicazione o diffusione di notizie false e al reato di procurato allarme, entrambi sanzionabili perfino con l’arresto. Non meno grave l’abuso della credulità popolare che, nel caso in cui comporti proprio il turbamento dell’ordine pubblico, può comportare l’erogazione di una sanzione amministrativa fino a 15.000 euro. Le fake news potrebbero addirittura essere utilizzate per modificare i mercati e, da ciò, trarre un illecito profitto. Anche tale condotta trova tutela penale con il reato di aggiotaggio, che sanziona, appunto, la condotta diretta a turbare il mercato dei valori o delle merci mediante la diffusione di notizie false.

Il problema delle fake news è reale e merita attenzione. Un approccio classico, con una speciale disciplina di legge, rischia di scontrarsi inevitabilmente con il diritto di libertà di espressione e il diritto di informazione, gettando l’ombra di una censura di Stato. Similmente, anche concentrare tale onere sui social network appare pericoloso: il rischio, oltre alla privatizzazione della censura, sarebbe quello di veicolare le informazioni “utili” ai proprietari delle piattaforme. L’unica soluzione ad oggi efficace, con buona speranza, è affidarsi allo spirito critico di ognuno di noi.


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La normativa sui servizi digitali è un Regolamento europeo vigente dal 17 febbraio 2024, il cui obiettivo è  creare un ambiente digitale più sicuro e trasparente. Il regolamento è destinato a tutti i servizi intermediari di trasmissione e memorizzazione dell’informazione, quindi piattaforme e motori di ricerca in Unione europea. Per raggiungere gli obiettivi sono stati previsti specifici obblighi di rimozione rapida dei contenuti illeciti, un obbligo in capo alle diverse piattaforme di fornire informazioni chiare e accessibili agli utenti nonché l’obbligo, per le piattaforme più grandi, di effettuare valutazioni annuali sui rischi. In caso di violazioni sono previste gravi sanzioni, che arrivano anche al 6 per cento del fatturato annuo del trasgressore.

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