Non è stata un’annata fortunata per il cibo vegetale. Dopo la crisi di Neat Burger, la catena di fast food plant based sostenuta da Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton, ora tra i banchi del Parlamento europeo torna in discussione il tema del meat sounding, al quale viene dato un stop definitivo. Con il termine meat sounding si fa riferimento all’utilizzo di nomi e descrizioni evocative del mondo alimentare animale (hamburger, salsicce, bistecche) per definire alimenti non contenenti proteine della carne. Oggetto del dibattito, a livello legislativo, era se le scelte in termini di nomi commerciali dei prodotti potessero o meno considerarsi come ingannevoli nei confronti dei consumatori.
L’8 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha approvato un emendamento restrittivo, proposto dall’eurodeputata del Partito popolare europeo Céline Imart, sull’utilizzo di terminologie tradizionalmente riconducibili alla carne per i prodotti a base vegetale. L’emendamento in questione si inserisce in un contesto diretto a rafforzare la posizione degli agricoltori, nel rispetto del Regolamento Ue n. 1196/2011 che disciplina le informazioni sugli alimenti diretti ai consumatori. Non si tratta di una tematica sconosciuta: già nel 2016 la Corte di Giustizia Europea aveva espresso la contrarietà (quindi il sostanziale divieto) di utilizzare il meat sounding, cioè le terminologie riferite al latte e ai prodotti caseari per quelli a base vegetale (ad esempio il latte di soia, ora bevanda al gusto di soia).
Per quanto riguarda, invece, i prodotti che richiamano quelli tradizionali a base di carne, a livello europeo tra il 2019 e il 2020 erano già stati proposti emendamenti simili che, tuttavia, non hanno avuto seguito. A livello legislativo la posizione dei consumatori trovava già una tutela nel citato Regolamento Ue n. 1196/2011. Il regolamento, nel disciplinare l’etichettatura dei prodotti, tra le pratiche leali di informazione prevede che nelle caratteristiche dell’alimento debba esserne indicata la natura, le proprietà e la composizione. Ciò si traduce, per quanto riguarda tutti i prodotti plant based, nella dicitura “vegetariano”, “vegano” o “vegetale” oltre al nome commerciale del prodotto, in dimensioni o evidenze tali che il consumatore non sia indotto in alcun modo in errore su ciò che sta per acquistare.
L’emendamento recentemente approvato ha come oggetto proprio una modifica al regolamento del 2011: prevede, nel dettaglio, una specifica per cui il termine “carne” sia riferito esclusivamente ai prodotti di origine animale con espresso obbligo di riservare ai prodotti con la stessa provenienza le denominazioni tipiche che vanno dal generico “hamburger” alla più specifica “scaloppina”.
In Italia, invece, il legislatore era già intervenuto disciplinando la materia in maniera restrittiva con la legge n. 172 del 1 dicembre 2023. Tale norma vieta l’utilizzo di denominazioni legali o descrittive riferite alla carne, riferimenti ad animali o gruppi di specie animali e terminologie tipiche della macelleria, della pescheria o salumeria a tutti quei prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali. La scelta di una simile legge, riportando le stesse parole di chi l’ha scritta, è tutelare il patrimonio zootecnico nazionale e il suo valore culturale ed economico-sociale, nonché assicurare un elevato livello di tutela alla salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all’informazione. Particolarmente aspre le sanzioni in caso di violazione: da un minimo di diecimila a un massimo di sessantamila euro, o il dieci per cento del fatturato nel limite massimo dei 150mila euro.
Essendo la normativa italiana già maggiormente restrittiva, un eventuale divieto a livello europeo non comporterà particolari cambiamenti a livello pratico. Tuttavia non sono poche le associazioni a tutela degli animali che hanno preso posizione rispetto alle scelte europee: queste danneggerebbero il settore emergente delle alternative vegetali alla carne e ostacolerebbero gli obiettivi di tutela ambientale ed ecosostenibilità promossi dalla stessa Unione europea.
L’iter legislativo europeo
Con l’approvazione dell’emendamento dell’8 ottobre da parte del Parlamento europeo, il Consiglio europeo potrà a sua volta confermarlo: in questo caso, l’atto diventerà definitivo. In caso di mancata approvazione il Consiglio lo ritrasmetterà, modificandolo a sua volta, al Parlamento. In questa fase si potrebbero aprire dei negoziati informali tra le due istituzioni (il cosiddetto trilogo), il cui scopo è raggiungere un accordo comune.




