Nel luglio 2022 la morte di Diana Pifferi, bambina di soli 18 mesi, ha sconvolto l’Italia. Fin dal primo momento le indagini si sono concentrate sulla madre Alessia, imputata nel conseguente processo penale e, infine, condannata all’ergastolo in primo grado. La Corte d’Assise d’appello ha poi rideterminato la pena in 24 anni di reclusione: le motivazioni di quest’ultima sentenza sono state pubblicate da poco.
Non è necessario ricostruire i fatti che hanno portato alla morte della piccola Diana, così come non è necessario soffermarsi sulla condotta della madre. Ciò perché, dato il clamore del caso, ne siamo già a conoscenza: fin da subito gli inquirenti ne hanno sottolineato la gravità e i giornalisti hanno indagato sulla vita privata della colpevole, perfino sul suo passato. La difesa, di contro, si è concentrata sulla capacità di intendere e volere della donna o, comunque, sulla sua capacità genitoriale. Sappiamo tutto, perfino il contenuto delle relazioni psicologiche redatte dagli esperti del tribunale.
Non è un caso isolato: basti pensare alle vicende di Garlasco, di Avetrana o di Cogne. Senza nominare le vittime o i condannati siamo già a conoscenza di cosa si stia parlando, senza entrare nel dettaglio. Questo perché, da alcuni anni a questa parte, la giustizia è stata spettacolarizzata e al pubblico è offerta la partecipazione diretta non solo al processo, ma addirittura alla fase di indagini. Se non c’è nulla di male nella diffusione delle immagini processuali e delle udienze in tribunale o nel diritto di cronaca, il vero problema sta nella volontà di servire un colpevole prima che la macchina della giustizia faccia il suo corso, tutto sull’onda del clamore mediatico che certe vicende suscitano.
Nella pratica dei fatti ciò può portare a diverse conseguenze, anche gravi. Da un lato si rischia di influenzare, anche indirettamente, chi nel giudizio è chiamato a decidere; dall’altro, invece, il rischio è di scivolare nell’errore giudiziario come, purtroppo, è già avvenuto in Italia e non solo.
Perché il caso Pifferi è importante in questo senso? Perché i giudici hanno riconosciuto alla condannata le circostanze attenuanti generiche (quelle non individuate nel Codice penale) proprio sulla base del clamore mediatico, così come richiesto dalla difesa della donna.
La Corte d’appello ha dato peso e rilevanza alla gogna mediatica che ha coinvolto, prima ancora del processo e quindi senza le conseguenti garanzie, l’imputata. La sentenza contiene importanti passaggi che coinvolgono non solo l’imputata e le parti civili, ma si estendono al pubblico, ai giornalisti, agli avvocati. Il caso in esame, recita appunto la sentenza, non veniva trattato soltanto dal «servizio pubblico» del giornalismo, ma è divenuto per lo più oggetto di «quel malvezzo contemporaneo chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere di svago e intrattenimento». Un processo mediatico con ricadute devastanti, che ha influito perfino sulla raccolta delle prove: fra queste, evidenzia la sentenza, quella della madre “chiamata” ad accusare la propria figlia per non essere a sua volta vittima della pubblica gogna. Per tali ragioni la richiesta della difesa, quantomeno singolare, di riconoscere il clamore mediatico come circostanza attenuante nel caso di specie è invece stata accolta e posta a fianco dell’unica circostanze aggravante riconosciuta: quella dei futili motivi.
La sentenza non sminuisce il reato commesso, la gravità delle condotte né, tantomeno, la tristezza e drammaticità dell’intera vicenda. Ma è importante perché riconosce giuridicamente l’esistenza della spettacolarizzazione della giustizia e del processo mediatico, un fenomeno sociale molto diffuso che tuttavia non deve, in nessun caso, influire sul piano giuridico.
Le circostanze aggravanti e attenuanti
Il Codice penale italiano individua particolari circostanze, aggravanti o attenuanti, che influiscono sulla determinazione finale della pena, in modo che la stessa sia adeguata al caso concreto. Mentre le circostanze aggravanti sono soltanto quelle determinate dal Codice, le circostanze attenuanti prevedono le attenuanti generiche: circostanze discrezionali, oggettive o soggettive, rimesse alla determinazione del giudice. In caso di concorso fra le circostanze, nella determinazione della pena il giudice opera un bilanciamento tra attenuanti e aggravanti facendo prevalere le une, le altre o, nel caso di equivalenza, nessuna delle due.




