Seppur fondamentale e necessaria alla vita dell’uomo, l’acqua non è mai stata oggetto di specifica tutela, almeno fino a tempi recenti. Il diritto all’acqua, che deve intendersi come diritto basilare ad avere accesso all’acqua dolce, è stato previsto come diritto umano fondamentale solamente nel 2010, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 64/292.
I diritti fondamentali dell’uomo sono quell’insieme di diritti, comuni a tutti gli esseri umani, che trovano specifica tutela, oltre che a livello nazionale, anche nell’ordinamento internazionale. Questi particolari diritti si caratterizzano per essere inviolabili, indisponibili e universali e, appunto, fondamentali allo sviluppo e alla sopravvivenza umana.
I diritti fondamentali si distinguono, a seconda di quando sono stati storicamente riconosciuti, in diritti politici, fra i quali rientrano il diritto alla libertà e alla vita, diritti economici, che comprendono, invece, il diritto all’istruzione e alla sicurezza e, infine, diritti della terza generazione. Rientrano in quest’ultima categoria i diritti all’ambiente e alla salubrità dello stesso.
L’attuazione concreta della garanzia del diritto all’acqua, sia essa potabile o per i servizi igienico-sanitari, è stata rimessa alla responsabilità discrezionale e alla libera iniziativa degli Stati, dato il carattere non vincolante delle risoluzioni. Sebbene molti Paesi abbiano introdotto il diritto all’acqua nelle proprie legislazioni, prevedendo il diritto ai servizi idrici e qualificando l’acqua come bene comune o come servizio pubblico garantito, non c’è ancora una tutela diretta, come potrebbe essere quella data da un trattato o da un protocollo. Il singolo cittadino o la comunità, al momento, non ha quindi uno strumento diretto, un organo di vigilanza o un giudice a cui rivolgersi per far valere il proprio diritto fondamentale all’acqua o per difendersi da eventuali soprusi.
Va tenuto conto che il diritto all’acqua potabile si pone, quindi, come un diritto “nuovo”, rientrando fra quelli di terza generazione in un momento storico in cui già si inizia a parlare di quelli della quarta. La Costituzione italiana non vi fa alcun riferimento esplicito, ma è sufficiente pensare all’epoca storica della redazione della Carta costituzionale per comprendere che l’acqua non era ancora vista come risorsa preziosa, essenziale ed esauribile ma, piuttosto, come parte integrante della vita dell’uomo, un po’ come lo è l’aria.
Ma è proprio questo il punto focale: l’acqua è vita o, meglio, ne è presupposto essenziale. Il diritto all’acqua allora diviene diritto fondamentale dell’uomo costituendo un’estensione naturale del più ampio diritto alla vita. In futuro, è auspicabile un intervento più pregnante anche, se necessario, tramite revisione costituzionale o un intervento sovranazionale vincolante che, per sua natura, avrebbe diretta applicazione anche nei singoli ordinamenti interni.