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Riforma della giustizia: cosa cambia davvero

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Ormai è prossimo il referendum confermativo per la riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati. Ecco cosa comporterebbe un simile cambiamento a livello pratico

A marzo saremo chiamati a confermare (o sconfessare) la riforma del sistema giudiziario voluta dal governo Meloni. Il provvedimento, approvato il 30 ottobre 2025, prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Trattandosi di una legge di revisione costituzionale, è la stessa Costituzione a prevedere una procedura aggravata dell’iter legislativo: una doppia votazione, a distanza di tre mesi l’una dall’altra, da parte di ciascuna Camera e la maggioranza qualificata dei due terzi in esito alla seconda votazione. Se quest’ultimo passaggio avviene a maggioranza semplice, com’è successo in questo caso, può essere richiesto dai cittadini, dai parlamentari o dai consigli regionali un referendum di tipo confermativo.

La riforma in questione è stata oggetto di dibattito a livello sia parlamentare sia mediatico, tra favorevoli e contrari. Cosa cambierebbe, nel concreto, in caso di esito positivo del referendum e, dunque, nel caso in cui la riforma arrivasse a vedere la luce?

La principale novità riguarda la netta separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, ossia tra chi svolge la funzione giudicante e chi, invece, quella “dell’accusa” nel corso del processo. Oggi, infatti, tutti i magistrati seguono un identico e univoco percorso in seguito al concorso pubblico, con la possibilità di perseguire una o l’altra carriera anche se, a seguito della riforma Cartabia, tale possibilità è limitata a una sola volta.

Un altro elemento dibattuto è quello della creazione di due differenti Consigli superiori della magistratura (Csm). Il Csm è l’organo di rilievo costituzionale il cui compito è  tutelare e garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Si compone di tre membri di diritto (il presidente della Repubblica, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la stessa Corte), oltre a dieci membri eletti dal Parlamento e venti membri “togati” eletti da appositi consigli elettorali.

Come anticipato, la riforma introduce due distinti Consigli superiori, uno presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione e l’altro dal procuratore generale. La novità andrà a modificare le modalità di elezione dei suoi componenti: i componenti “non togati” verranno estratti da un apposito elenco redatto dal Parlamento e i membri “togati” fra tutti i magistrati per i membri.

Oltre alla primaria funzione garantista, il Csm ha anche funzioni di organizzazione degli uffici, di fornire pareri al ministero della Giustizia e una sezione disciplinare. Quest’ultima ha funzione giurisdizionale e, pronunciando sentenze e ordinanze, si occupa di giudicare nei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei magistrati ordinari. La riforma della giustizia inciderebbe anche su quest’ultima funzione: essa infatti prevede l’istituzione dell’Alta corte disciplinare, un nuovo organo composto da quindici membri il cui compito sarà quello di assolvere la funzione giurisdizionale oggi di competenza della Corte.

Per coloro che sono favorevoli alla separazione delle carriere (chi voterà sì, essendo questo un referendum confermativo) questa garantirebbe una maggior imparzialità dei soggetti coinvolti nel processo: la vicinanza istituzionale oggi vigente tra pubblico ministero e giudice potrebbe generare l’impressione della non totale estraneità del primo rispetto al secondo. Non solo: il nuovo sistema garantirebbe una maggior trasparenza, grazie alla presenza di due Consigli separati i cui componenti, peraltro, verrebbero scelti in maniera casuale. Ciò, inoltre, conformerebbe l’impianto giudiziario italiano a quello diffuso nella maggior parte dei Paesi europei.

Per i sostenitori del no, invece, la riforma della giustizia rischierebbe di provocare un’ingerenza politica che oggi è evitata proprio grazie all’unità del potere giudiziario. Inoltre, la riforma viene definita come politica; incapace, quindi, di poter risolvere in modo concreto i reali problemi della giustizia in Italia. Si rischierebbe, inoltre, di trasformare l’attuale impianto processuale in un sistema accusatorio per l’imputato.

In ogni caso, qualunque sia la propria opinione, la speranza è che la stessa sia motivata e informata, così come è auspicabile la partecipazione al voto. Il referendum, infatti, è uno degli strumenti di potere diretto affidati al cittadino dall’ordinamento italiano e, come tale, non deve essere sprecato né sottovalutato.

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