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Come funziona il diritto di sciopero

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Tutti conosciamo e subiamo gli scioperi. Questa forma di protesta è un diritto garantito dalla Costituzione: tuttavia, in casi particolari, può subire limitazioni

È venerdì mattina e, come spesso accade, stai correndo per andare a lavoro. Arrivi alla fermata del tram, aspetti qualche minuto, troppi minuti. Non passa nulla. Poi, d’un tratto, cerchi su internet e… sì, anche questo venerdì c’è sciopero dei mezzi.

Lo sciopero, tuttavia, non è una ripicca o, peggio, un capriccio dei lavoratori, come qualche ministro dei Trasporti vuole fare intendere. È un diritto garantito dalla Costituzione. Non è però sempre stato così. Il primo sciopero in Italia, inteso come astensione generalizzata dal lavoro, risale al 1904: a innescarlo furono due brutali repressioni, da parte di polizia ed esercito, avvenute in Sicilia e Sardegna. È l’inizio della diffusione della pratica degli scioperi, almeno fino all’avvento del Fascismo: con gli accordi di Piazza Vidoni del 2 ottobre 1925 questo diritto viene  di fatto cancellato.Sarà poi inserito fra i reati contro l’economia pubblica e, con l’introduzione del nuovo Codice penale del 1930, sanzionato con la reclusione. Lo sciopero per come lo conosciamo oggi verrà reintrodotto nel 1948 grazie  all’articolo 40 della Costituzione, che lo riconosce come diritto, subordinato alle leggi che lo regolano.

Lo sciopero, infatti, se pur strumento di tutela, può essere specificamente disciplinato in favore della collettività. In tal senso si pensi all’ambito medico, dove l’astensione generalizzata e indisciplinata dal lavoro potrebbe avere conseguenze gravissime. Per questo lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è soggetto a una  specifica disciplina tramite la legge 146 del 1990.

La controparte dello sciopero, verso cui si protesta, generalmente è individuata nel datore di lavoro: la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha riconosciuto legittimo anche lo sciopero motivato da ragioni politiche, per protesta o per solidarietà, che consiste quindi nell’astensione dal luogo di lavoro, senza particolari formalità. Fatti salvi alcuni settori, come quello dei servizi pubblici essenziali, non è necessario dare preavvisi o stabilirne la durata in anticipo.

Questo tipo di sciopero è regolato proprio per consentire il bilanciamento con gli altri interessi della collettività costituzionalmente garantiti. Sono essenziali, quindi, i servizi diretti a garantire i diritti della persona come la vita, la salute, la libertà, la sicurezza, la libera circolazione, l’istruzione, la libertà di comunicazione, l’assistenza e la previdenza sociale.

Allo sciopero dei servizi pubblici essenziali si possono quindi applicare due obblighi: il  preavviso e la garanzia delle prestazioni essenziali. Il primo  deve essere dato almeno dieci giorni prima in forma scritta, indicando la durata dello sciopero e le sue motivazioni. Lo sciopero dovrà poi essere comunicato all’utenza nei cinque giorni che lo precedono. Per quanto riguarda, invece, le prestazioni essenziali, la disciplina varia a seconda dei singoli settori e della contrattazione collettiva: spesso le prestazioni vengono garantite assegnando un numero minimo di personale, limitando lo sciopero a fasce orarie o, ancora, prevedendo intervalli all’astensione dal lavoro.

Sempre con riferimento ai servizi pubblici essenziali, la legge prevede uno strumento straordinario in capo allo Stato: la precettazione. La precettazione è diretta alla tutela dei cittadini: su richiesta della Commissione di vigilanza, o direttamente di un’autorità governativa (come il ministro dei Trasporti, citando un caso recente), si interviene sulle modalità dello sciopero. Se si ritiene  che da esso possa derivare un danno ai cittadini, la precettazione può  limitarne la durata, posticiparne l’inizio o, ancora, prevedere che scioperi promossi da diversi sindacati si svolgano nelle stesse date. Non basta però che il ministro la chieda: deve essere approvata dal giudice ordinario. E se la precettazione non venisse  rispettata? La conseguenza, nei confronti dei singoli o dei sindacati, è una sanzione amministrativa. Fino a 50mila euro.


Le leggi che regolano lo sciopero nei servizi essenziali prevedono, inoltre, particolari procedure dirette a interrompere gli scioperi. In particolare è previsto che i singoli contratti collettivi contengano specifiche procedure di raffreddamento. Queste si svolgono nel periodo di preavviso che precede lo sciopero, in concerto fra sindacati e rappresentanti dello Stato come prefetture o ministeri. Lo scopo di tali procedure è trovare un accordo per risolvere la controversia, portando quindi alla revoca dello sciopero.

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