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La digital death tra social media, Ai ed eredità digitale

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Dai social network ai chatbot dei defunti, il digitale cambia il nostro rapporto con la morte e il lutto, aprendo la strada a nuove forme di memoria e a inedite questioni etiche e legali

L’avvento delle tecnologie digitali ha modificato il nostro rapporto con la morte e con l’elaborazione del lutto, creando una memoria individuale e accrescendo il desiderio di immortalità. Ha anche stimolato lo sviluppo di una nuova disciplina: la digital death, un campo di ricerca interdisciplinare che coinvolge filosofi, sociologi, antropologi e giuristi. «La digital death unisce l’approccio laico legato al nostro rapporto personale con i morti al punto di vista religioso e tradizionalista, poiché porta alla trasformazione dei concetti di aldilà e di paradiso, oltre che a quella del rapporto con l’eventuale sopravvivenza alla morte delle persone», spiega Davide Sisto, professore di filosofia all’Università di Torino, esperto di tanatologia e tra i primi in Italia a occuparsi di digital death.  

Sono stati la nascita e lo sviluppo dei social media a trasformare l’esperienza collettiva e individuale del lutto. Limitandosi alla cultura occidentale e alla tradizione cattolica, il lutto veniva vissuto come un’esperienza condivisa che faceva parte della sfera pubblica. Invece, dalla seconda metà del Novecento in poi, ha iniziato a diffondersi la convinzione che il modo migliore per elaborare il lutto fosse quello di mantenerlo nella sfera privata, ritenendo poco opportuno manifestare pubblicamente il dolore. L’avvento dei social media, secondo Sisto, ha fatto riemergere la dimensione collettiva del lutto, vissuto in maniera differente in base alla piattaforma su cui viene ricordato il defunto. «Facebook è stato l’antesignano, il primo social di riferimento per il ricordo collettivo: c’è una tendenza maggiore a informare della scomparsa di una persona e a celebrarne la memoria pubblica», spiega. «Su altri social, come TikTok e YouTube, si tende di più a porre l’attenzione su chi sta affrontando la perdita: per esempio, ci sono video che inquadrano la persona mentre piange raccontando di un lutto, oppure rappresentazioni simboliche e audiovisive di quello che avviene nella quotidianità dopo una scomparsa. L’attenzione si sofferma più sui sentimenti e le emozioni del dolente che non sulla celebrazione del morto, a differenza di Facebook dove ci si concentra su chi è venuto a mancare. Il punto chiave è il passaggio dal lutto privato e intimo a quello collettivo: dal mio punto di vista, non è un male. Spesso si parla di spettacolarizzazione o di pornografia del dolore, ma secondo me oggi si utilizzano strumenti che ridanno una veste pubblica a un’esperienza che non per tutti è funzionale se rimane nella sfera intima». 

Anche lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (Ai) sta modificando il rapporto tra persone vive, defunti e il ricordo che si conserva di questi, portando alla ribalta nuove possibilità e nuovi strumenti con il tentativo di utilizzare la tecnologia per dare spazio ai ricordi e consolare i dolenti. Tuttavia, con la crescita dell’Ai nel dibattito pubblico si è iniziato a discutere di immortalità, di resurrezione e di sopravvivenza dei defunti, vagheggiando quasi un mutamento del rapporto con la morte e con l’aldilà. Su questi temi, Sisto evidenzia che le innovazioni tecnologiche portate dall’Ai vanno analizzate da una prospettiva storica, in relazione ai comportamenti sociali che si tengono verso i morti. «Fin dall’antichità, quando viene a mancare una persona chi resta vuole mantenere un contatto. Per farlo, cerca di utilizzare ogni strumento possibile, come i medium, le sedute spiritiche e le tecnologie che permettono di conservare una traccia del defunto», aggiunge. «Dopo l’invenzione della fotografia si iniziò a dire che si era sconfitta la morte, poiché rimanevano le immagini del defunto; poi arrivò il fonografo, che registrava le voci delle persone, e si sostenne la stessa cosa. Oggi con l’Ai siamo arrivati all’ultimo step di questo percorso in cui si spera di creare un contatto con i morti. L’intelligenza artificiale permette di riprodurre dati e ricordi dei defunti, però diventa una sorta di illusione consolatoria per chi è vivo. Non riesce in ciò che non si potrà mai avverare, cioè che il morto sia realmente presente nel mondo dei vivi». 

Nonostante ciò, si stanno sviluppando nuove tecnologie e strumenti, legati soprattutto al mondo digitale, che stanno ridefinendo il rapporto con la morte. Dai codici Qr attaccati alle tombe per fare conoscere l’identità online e i ricordi del defunto, alle app per orientarsi nei cimiteri rendendoli tecnologici. Nel campo delle onoranze funebri ci sono progetti sperimentali che lavorano sulla creazione dei thanabot, chatbot basati sull’eredità digitale del defunto che offrono la possibilità ai dolenti di “parlargli”. Sono nate anche nuove professioni, come i funeral planners, che organizzano preventivamente l’eredità digitale delle persone. «Quest’ultima è una questione complessa, poiché comprende il problema della privacy, la gestione delle password e degli accessi digitali», conclude Sisto. «Nei miei libri parlo del digital death manager, una figura che suscita curiosità ma che in questo momento non è in grado di fornire risposte risolutive sul tema dell’eredità digitale: una problematica ancora molto complessa». 

Il tema dell’eredità digitale, o testamento digitale, rappresenta infatti un campo straordinariamente variegato e in continua evoluzione, con criticità significative nel bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della persona defunta e gli interessi economici, patrimoniali o anche morali dei suoi eredi. In questo complesso scenario, l’Italia si distingue per una specificità normativa che, sebbene ambiziosa, rende il quadro operativo particolarmente complesso. Come sottolinea il giurista Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, il punto di partenza è l’assenza di una chiara definizione giuridica. L’eredità digitale è composta dall’insieme di dati, account e beni digitali che una persona lascia dopo la morte e che richiedono una gestione post mortem. Un universo che non si limita ai dati personali ma include beni come l’accesso agli account Spotify o Apple Music, ai film su Netflix, la posta elettronica e i vari profili social

L’elemento di maggiore criticità e originalità del sistema italiano è la scelta di riconoscere la sopravvivenza del diritto alla privacy dopo la morte, a differenza della maggior parte dei Paesi europei. «Il legislatore italiano ha scelto di riconoscere in una certa misura la sopravvivenza della privacy al de cuius», spiega Scorza, inserendo nel Codice della privacy una norma specifica. Questa disposizione non si rivolge solo agli eredi in senso giuridico tradizionale, ma anche ai familiari e a chiunque abbia un interesse proprio o del defunto. «Essi possono esercitare i diritti tradizionali della privacy, come il diritto di accesso, la cancellazione o la portabilità dei dati. L’esercizio dei diritti può avvenire in due modalità distinte, che evidenziano il tentativo di bilanciamento della norma». La prima è per interesse proprio. In questo caso, l’erede ha un interesse personale ad accedere ai dati, per esempio, per recuperare un pin o una password necessaria per disporre di un’eredità materiale (ad esempio, la password per accedere a un conto bancario inviata all’email del defunto). L’interesse, quindi, è di chi esercita il diritto. Il secondo caso è per interesse del de cuius: i familiari agiscono come se fossero mandatari del defunto, nell’interesse di quest’ultimo. Un esempio tipico è l’esercizio del diritto all’oblio per chiedere a Google di de-indicizzare una notizia negativa (come un rinvio a giudizio) superata e annullata dal tempo.

La norma prevede, tuttavia, un meccanismo di autotutela che permette alla persona, mentre è in vita, di porre un veto esplicito all’esercizio dei propri diritti privacy da parte di terzi dopo la sua morte. Questa possibilità di esclusione, applicabile esclusivamente ai cosiddetti servizi della società dell’informazione (posta elettronica, social network, motori di ricerca, chatbot), consente all’utente di scrivere al fornitore del servizio, ad esempio Google o Facebook, e dichiarare che, una volta deceduto, nessuno dovrà accedere a quelle informazioni. Scorza chiarisce il contesto in cui questa opposizione si manifesta: «Devo specificare in anticipo che alla mia morte nessuno potrà accedere a quelle informazioni. In poche parole, si esclude già in vita questa possibilità». L’ipotesi più ricorrente è quando l’interessato teme che, tramite l’accesso ai contenuti digitali – come messaggi di posta elettronica o chat – i familiari possano scoprire fatti personali non condivisi in vita (ad esempio, l’esistenza di un amante). In tal caso, anche se il figlio o la moglie scrivessero a Google per chiedere di accedere o trasferire il contenuto della posta, la compagnia dovrebbe negare loro l’accesso.

Nonostante la forte tutela accordata alla volontà negativa del defunto, il Codice della privacy italiano introduce un’ulteriore eccezione, un controbilanciamento: la volontà di vietare l’accesso ai propri dati non può in nessun caso impedire ai terzi di esercitare i loro diritti in giudizio. Questo scenario si verifica per lo più in contenziosi ereditari. Se, per esempio, un familiare ha bisogno di accedere alla posta elettronica del defunto (che ne aveva vietato l’accesso) per dimostrare, in un’aula di tribunale, l’esistenza o l’inesistenza di una specifica disposizione testamentaria informale, come una mail che definisce un erede per un bene specifico, il diritto ad accedere prevale. Scorza specifica che l’apertura forzata è consentita solo per fini strettamente legali: «Si parla di casi in cui bisogna far valere un diritto in giudizio». In un mondo dove anche i morti restano connessi, la sfida è mantenere umano il rapporto con la fine e con ciò che lasciamo nel digitale.

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