Era il 1931 quando Alfredo Rocco, ministro di Grazia e Giustizia, scrisse il primo codice penale del nostro Stato. Al tempo, l’Italia era stretta nella morsa del Fascismo, i cui tre valori fondanti erano patria, famiglia e, soprattutto, Dio. Non sorprende, dunque, l’attenzione dedicata da questo testo all’ambito della fede. Nel corso degli anni il Codice Rocco ha subito numerose variazioni che l’hanno integrato e aggiornato portandolo, quasi un secolo più tardi, alla sua versione attuale. Tra le varie norme sono sopravvissute, seppur con molte modifiche, quelle volte a tutelare il sentimento religioso. Il sentimento religioso, così come lo intendiamo oggi, è riconducibile all’articolo 19 della Costituzione che tutela, appunto, la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa e praticarne il culto. L’ambito di tutela, dunque, riguarda la libertà del sentimento religioso sia del singolo, sia della comunità. Nel Codice penale, questa libertà viene tutelata dagli articoli 401 e seguenti. Questi non hanno mai subito una riforma organica: basti pensare, infatti, che nella loro formulazione originaria miravano alla tutela della sola religione cristiana. Ciò, dato anche l’anno di prima promulgazione del Codice penale, era strettamente correlato ai patti intervenuti fra Stato e Chiesa nel 1929. Il superamento del ruolo centrale della religione cattolica si è visto soltanto a ridosso dell’anno 2000 quando la Corte costituzionale, in forza del principio di laicità dello Stato, è più volte intervenuta su questo gruppo di articoli accertandone, parzialmente o integralmente, l’incostituzionalità.
I reati in esame erano previsti dagli articoli 402, 403, 404, 405 e 406. La formulazione originaria puniva, all’articolo 402, il vilipendio alla religione dello Stato. Come già detto, in forza dei recenti accordi con la Santa Sede, il riferimento era esclusivamente alla fede cattolica. Il successivo articolo 406, norma di chiusura dei reati in esame, puniva invece in maniera più lieve i delitti contro gli altri culti ammessi dallo Stato. Ogni riferimento alla religione cattolica da intendersi come religione dello Stato, così come un differente trattamento di pena della stessa rispetto ad altre religioni, è venuto meno con la riforma operata dalla legge 85 del 2006.
La particolarità di questi reati era che punivano il semplice vilipendio alle religioni configurandosi, quindi, come un tipico caso di reati di opinione. Con il vilipendio si intende la manifestazione, orale o scritta, di un pensiero offensivo, denigratorio o comunque dispregiativo del sentimento religioso. Il legislatore, con la modifica del 2006, ha eliminato la natura di reato di opinione puro, mantenendo in essere unicamente quelle ipotesi dove il vilipendio coinvolga persone o beni materiali.
In particolare, infatti, l’articolo 403 punisce chi pubblicamente offende una religione mediante vilipendio di chi la professa o, comunque, di un ministero di culto. Il successivo articolo 404 punisce chiunque, in un luogo destinato al culto, un luogo pubblico o aperto al pubblico, offenda una confessione religiosa con vilipendio verso cose consacrate, necessarie al culto o in occasione di una funzione religiosa. Lo stesso articolo sanziona anche chi distrugga, disperda, deteriori o imbratti gli stessi oggetti o luoghi. Infine, l’articolo 405 punisce chi intenzionalmente impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose.Da tutte le pronunce della Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, che hanno poi portato alla modifica degli articoli in esame, la natura di delitti d’opinione dei reati contro il sentimento religioso è venuta meno, a parte qualche rara applicazione. In questi casi occorre l’analisi del caso concreto per accertare che una condotta sia realmente punibile e in contrasto con il bene giuridico tutelato. Il rischio, qui, è dietro l’angolo ed è rappresentato dall’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di pensiero del singolo. Occorre dunque interrogarsi, come spesso accade in questi casi, su dove finisca la libera e legittima manifestazione del pensiero e dove, invece, inizi l’offesa.
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Non più. Una risposta a questa domanda ci viene fornita dall’articolo 724 del Codice penale. Tale norma sanzionava, nella sua formulazione iniziale, chiunque pubblicamente bestemmiasse con invettive o parole oltraggiose simboli, divinità o persone venerate dalla religione dello Stato. Questo particolare reato, a partire dal 1975, è stato poi esteso a tutti i culti, anche quelli acattolici venuta meno la concezione di religione dello Stato. Tale sanzione è infine stata depenalizzata nel 1999 e costituisce, ora, illecito amministrativo.



