Un messaggio sui social, nelle ore precedenti, seguito da una diretta su Telegram. Il 29 maggio 2026 uno studente di appena undici anni tenta di accoltellare un professore in provincia di Trapani. Poco più di un mese prima una scena simile avveniva, per mano di un tredicenne, nei corridoi di una scuola in provincia di Bergamo. Ciò che accomuna questi due casi, oltre al luogo in cui sono avvenuti, è la giovanissima età dei loro autori. Non succede solo a scuola: sono molte, infatti, le notizie di cronaca in Italia che coinvolgono autori minorenni. C’è chi incolpa i social, chi i videogiochi o, ancora, chi riduce il fenomeno a un generico concetto di “maranza” o, comunque, a una presunta perdita di valori da parte dei “giovani d’oggi”. I fatti di cronaca hanno portato molti politici e opinionisti a interrogarsi sull’attuale legislazione italiana e sull’efficacia della pena nei confronti di soggetti minorenni. Ma qual è la disciplina che regolamenta questi casi?
La legge penale vigente in Italia si applica anche ai soggetti minorenni, ma con alcune precisazioni e particolarità. La normativa, infatti, favorisce le misure alternative, come la messa in prova o il collocamento in comunità, rispetto alla pena detentiva, al fine di consentire a pieno il fine rieducativo della pena e il reinserimento sociale del minore autore del reato. Vige poi il principio di minima offensività del contatto fra il minore e il sistema penale. Un’altra precisazione importante riguarda l’imputabilità del soggetto: se per il maggiorenne la capacità di intendere e volere è presunta, per il soggetto tra i quattordici e i diciotto anni è previsto che questa sia accertata caso per caso. Per chi ha meno di quattordici anni, invece, opera una presunzione assoluta di non imputabilità. Ciò non significa che, soprattutto in caso di commissione di reati gravi, chi ha meno di quattordici anni non subisca alcuna conseguenza per le proprie azioni. Il giudice, infatti, se ravvisa la pericolosità sociale del soggetto può disporre una misura di sicurezza come l’affidamento del minore ai servizi sociali, il collocamento in comunità o la libertà vigilata. I minorenni, se considerati capaci di intendere e dunque imputabili, sono poi soggetti ad altre particolari forme di garanzia come la giurisdizione del tribunale dei minorenni, la concessione di permessi premio, la tutela dei propri dati e delle immagini dai media e, soprattutto, nella determinazione della pena. Viene infatti applicata la diminuente della minore età nella misura non eccedente un terzo. La disciplina che regola i reati commessi dai minorenni, dunque, tende in maniera più evidente alla protezione e rieducazione del soggetto rispetto al fine dissuasivo della pena. La linea di confine tra l’autorità giudiziaria competente, così come l’imputabilità stessa del soggetto, è rappresentata dall’età dell’autore del reato.
Se nella maggior parte dei casi determinare l’età del soggetto è facile, se non automatico, in altri casi non è così scontato. Fra questi rientrano i reati commessi da minori non accompagnati, quei minorenni stranieri che si trovano in Italia senza i genitori o, comunque, senza persone adulte legalmente responsabili ai sensi della legge italiana. Il compito di accertare l’identità e l’età del minore – che in questi casi è fondamentale, dato il divieto di espulsione per i minorenni – è affidato alla pubblica sicurezza. Questa si avvale, fra l’altro, delle competenti rappresentanze diplomatiche. Qualora sia impossibile ricostruire l’identità del minore, anche a causa di documentazione falsa o non riconosciuta dallo Stato, la polizia giudiziaria può eseguire rilievi fotografici e dattiloscopici al fine di risalire nel tempo alla prima identità dichiarata. Se anche ciò non è possibile o non porta a risultati, può essere disposta una perizia medica che accerti lo sviluppo osseo e fisico.
In questo caso, dunque, l’esatta determinazione dell’età permette l’operatività delle tutele riservate ai minorenni. Non scordiamo che di tutele si tratta, essendo i soggetti coinvolti nei reati in piena fase di sviluppo, con tutte le conseguenze del caso; il rischio è quello di compromettere del tutto una situazione di per sé già traumatica e disfunzionale.
La responsabilità dei genitori: clicca qui per saperne di più
Nel nostro sistema giuridico la responsabilità penale è personale: solo l’autore del reato può essere perseguito dalla legge. I genitori, quindi, non potranno essere responsabili penalmente dell’evento; tuttavia, possono rispondere in sede civile delle conseguenze del reato. Ciò significa che potranno essere chiamati a risarcire il danno patito dalla vittima in termini economici, in quanto responsabili del minore.





