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I limiti del consenso: posso autorizzare qualcuno a mangiarmi?

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Alcune persone sono alla costante ricerca di eventi e azioni estreme. Nel 2001, in Germania, un cannibale ha pubblicato online un annuncio alla ricerca di una vittima che non ha tardato ad arrivare. Il consenso della stessa esclude ogni forma di reato

A volte capita di essere annoiati dalla routine, dall’ordinarietà della vita e dalla ripetizione dei soliti gesti. Perfino chi si dedica alle pratiche più estreme alla fine rischia di ricadere nel circolo vizioso della monotonia, abituandosi a quello che, per i più, può andare ben oltre l’ordinario. C’è chi per spezzare la banalità del quotidiano si dedica all’arrampicata o al bungee jumping e chi alza l’asticella verso gesti più estremi, se non illegali. Se pensiamo che il caso di Jeffrey Dahmer, il serial killer noto ai più per la serie televisiva Netflix, rappresenti il limite massimo della follia umana, ci stiamo sbagliando di grosso.

Cosa accade, infatti, se la ricerca di un atto estremo incontra il consenso della vittima, anch’essa alla ricerca di sfuggire, in tutti i sensi, alla vita quotidiana? È avvenuto nel 2001 in Germania: Armin Meiwes, divenuto poi noto come il cannibale di Rotenburg, pubblicò un annuncio su internet alla ricerca di un volontario che si prestasse a farsi mangiare. La ricerca ebbe esito positivo. Dall’incontro fra la ricerca di due esperienze al limite si è giunti, così, a un patto da incubo: il gesto estremo non è imposto con la forza, ma cercato e accettato da entrambe le parti. Viene dunque naturale chiedersi se una simile condotta sia consentita e, di conseguenza, fino a dove può spingersi il libero consenso.

Il corpo è mio e lo gestisco io. Una frase che, seppur ricca di significato, trova degli importanti limiti nella legge, soprattutto in riferimento all’oggetto del consenso e alla disponibilità del bene. In questo caso l’oggetto del consenso è la propria vita o, comunque, l’integrità fisica. Tali diritti sono fra i più importanti nell’ordinamento giuridico italiano. La Costituzione infatti riconosce i diritti inviolabili dell’uomo ponendo, all’articolo 2, la vita come base di ogni libertà. Lo stesso diritto alla vita viene poi richiamato nel divieto della pena di morte e nella tutela alla salute, sia come diritto del singolo sia come interesse diffuso della comunità. Il diritto alla vita assume rilevanza anche a livello civile – dove la legge prevede il risarcimento del danno quando tale bene viene danneggiato – e penale, con le severe sanzioni ai reati che minacciano lo stesso bene giuridico.

Con queste premesse non deve quindi stupire che la vita, così come l’integrità fisica, sia considerata un diritto assoluto, che può essere fatto valere nei confronti di chiunque, irrinunciabile e indisponibile. Il diritto alla vita non può essere ceduto e non è possibile rinunciarvi: non siamo quindi i proprietari della nostra stessa vita ma, piuttosto, i suoi custodi. Questa indisponibilità trova espressa previsione anche nel Codice civile che, all’articolo 5, vieta espressamente le azioni che possono diminuire la nostra integrità fisica.

L’indisponibilità del bene-vita è confermata anche nel Codice penale che sanziona, all’articolo 579, l’omicidio del consenziente, seppur in maniera ridotta rispetto all’omicidio doloso. Questo perché l’azione di uccidere un soggetto che abbia consentito affievolisce l’elemento psicologico dell’assassino risultando quindi, in un’ottica penale, attenuata, per quanto perversa. Il consenso non permette il gesto contrario alla vita ma, piuttosto, è rilevante per ricondurre la condotta illecita all’uno o all’altro reato. Per tale motivo il consenso dovrà essere giuridicamente valido, ossia proveniente da un soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere e privo di qualsiasi costrizione fisica o mentale.

L’esistenza del consenso, quindi, è idonea a escludere quei reati dove il bene tutelato, come ad esempio il patrimonio, è disponibile. A fronte di un bene giuridicamente indisponibile, che sia la vita o la salute fisica, il consenso non ha rilevanza giustificativa tale da escludere il reato.

Possiamo allora continuare a ricercare una fuga dalla quotidianità nel più estremo degli sport ma con la certezza che, almeno per legge, un consenso di troppo non ci potrà mai portare all’ultima cena.


Perché in ambito medico il consenso è legale: leggi qui

Nell’ambito medico, il consenso rende possibili interventi e operazioni chirurgiche che comportano gravi rischi o menomazioni in quanto sorretti dal fine di salvare la vita o, comunque, di migliorare la salute complessiva del paziente. Anche la donazione di sangue e organi di fatto rappresenta una menomazione al proprio fisico, ma trova giustificazione in quanto retta dal principio della solidarietà sociale nei confronti di altre persone con problemi di salute.

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