Un’anziana miliardaria redige un testamento disponendo che, al momento della sua morte, i propri averi verranno destinati ai suoi amati gatti: Duchessa, Bizet, Matisse e Minou. Questa è la trama che sorregge il classico Disney Gli Aristogatti. Una simile ipotesi tuttavia non è così lontana dalla vita reale. Basti pensare al testamento di un’icona della moda come Karl Lagerfeld, che ha disposto un importante lascito in favore dell’amata Choupette, gatta birmana e sua musa.
Senza scomodare felini e altri animali da compagnia, moltissimi sono i testamenti oggetto di contestazioni. A volte sono dati in pasto all’opinione pubblica perché coinvolgono personalità note o perché aventi ad oggetto elevate somme di denaro; altri, la maggior parte, occupano la quotidianità dei tribunali italiani. Questo perché, a differenza di come si può pensare, non sempre siamo liberi di disporre, al momento della morte, del nostro patrimonio come meglio crediamo.
La materia successoria è infatti regolata da un complesso sistema di norme previste dal Codice civile: si divide tra successione testamentaria e successione legale, a seconda che esista o meno un testamento.
Il testamento altro non è che una scrittura in cui una persona riporta ciò che vorrebbe avvenisse al momento della sua morte, un atto di ultima volontà. Contrariamente a quanto siamo portati a pensare, infatti, il testamento non ha necessariamente contenuto patrimoniale o, comunque, questo contenuto non è esclusivo. L’atto di ultima volontà può dare indicazioni sulla sepoltura, lasciare memorie o pensieri a determinate persone o, perfino, riconoscere un figlio. Le disposizioni patrimoniali, invece, riguardano l’istituzione di un erede, quindi di chi viene chiamato a succedere in ogni posizione del testatore: si tratta di quelle disposizioni aventi sempre carattere economico, ma riferite a un determinato bene o titolo. La legge riconosce la massima libertà in capo al testatore. Per tale ragione sono riconosciute diverse forme di testamento: olografo, pubblico e segreto.
Il testamento olografo viene scritto di pugno dal testatore, per essere poi conservato o consegnato a una persona di sua fiducia. Questa è la forma più utilizzata, in quanto non richiede particolari formalità e non ha costi. Il testamento pubblico, invece, è un atto formale redatto dal notaio alla presenza di due testimoni, in cui il testatore dichiara le proprie volontà. Il testamento segreto, infine, si pone come una via di mezzo tra i due: viene redatto dal testatore e poi consegnato a un notaio in presenza di due testimoni. In ogni caso, il testamento è sempre revocabile o modificabile con uno successivo: per questo, è sufficiente che esso sia incompatibile con il primo.
La legge tutela la piena libertà di un soggetto così come riportata in un atto che, per sua stessa natura, è irripetibile. Per tale ragione la validità del testamento è subordinata ad alcuni elementi che consentono di determinare l’autenticità, sia formale che sostanziale, del contenuto. Fra queste la necessità che lo stesso sia scritto integralmente dal testatore e senza interventi da altri soggetti, la capacità di intendere e volere al momento della scrittura o, ancora, il divieto di patti successori.
La libertà del testatore è quindi un principio fondamentale in materia: tuttavia, questa è bilanciata con eventuali diritti terzi, individuati dalla legge. A essere tutelati sono i legittimari, ossia quei soggetti che beneficiano di una quota di eredità indipendentemente dalla volontà del testatore. Questi sono il coniuge, i figli e, in loro assenza, gli ascendenti del defunto. La legge quindi divide il patrimonio del testatore, contando anche le donazioni eseguite in vita. Si determina così una quota di patrimonio che dovrà essere destinata ai legittimari e una quota, definita disponibile, che il testatore ha la libertà di disporre in favore di chi vuole. In caso di lesione non viene meno l’intero testamento, ma i legittimari potranno agire contro le disposizioni testamentarie lesive.
Se per la legge il testamento è un sottile bilanciamento di pesi e contrappesi, tutelando sia l’ultima volontà dell’uomo che i diritti dei soggetti coinvolti nella sua vita, non dimentichiamoci la sua natura umanistica. Esso esprime una volontà; la scelta di rispettarla, etica e pratica, spetta solo agli eredi.
Il diritto di abitazione:
La legge limita ulteriormente la libertà del testatore con riguardo al coniuge e all’abitazione familiare. In particolare, l’articolo 540 del Codice civile prevede, in favore del coniuge superstite, l’istituzione automatica del diritto di abitazione sull’immobile abitato in vita dallo stesso e sull’utilizzo del suo arredo. Tale diritto, che ha lo scopo di tutelare il nucleo familiare e garantire continuità abitativa al superstite, si estingue con la rinuncia o con la morte del coniuge.





